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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze non domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione per utenze non domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc...):
 

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati);
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
     

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
     

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria merceologica di appartenenza; al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria merceologica di appartenenza. 
Sull’importo tari calcolato, si aggiunge: 
- il tributo provinciale calcolato nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Firenze con deliberazione annuale del Consiglio Metropolitano;
- la componente perequativa UR1a introdotta dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 03/08(2023 n. 386/R/RIF per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 € a utenza;
- la componente perequativa UR2a introdotta dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 3/08/2023 n. 386/R/RIF per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 € a utenza. 

La modalità di richiesta del tributo e le relative scadenze sono stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.
La tassa è riscossa direttamente dal comune, il quale provvederà all'invio di apposito avviso di pagamento.
Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento già prestampato che il comune invia a casa unitamente all'avviso di pagamento.

Su richiesta dell’interessato, il comune valuta l’ammissibilità dell’applicazione di riduzioni/agevolazioni da applicare ai fini della determinazione dell’importo da versare.
La Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, comma 48, prevede una riduzione di due terzi della TARI per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sia stata presentata da parte del contribuente apposita denuncia. 
Le riduzioni previste dal Regolamento Tari, si applicano fino al verificarsi di eventuali variazioni soggette ad obbligo dichiarativo. 
Le agevolazioni, quali ad esempio quelle legate ai redditi ISEE per le utenze domestiche, si applicano con validità annuale.

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o aree.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
Sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni.

Il contribuente è inoltre obbligato alla presentazione della dichiarazione anche nel caso di:

  • modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo;
  • cessato possesso/detenzione;
  • familiare/erede di un contribuente deceduto;
  • subentro/incorporazione-fusione di società.

Se l’utenza è attiva e si è pagato in più, il comune effettuerà un conguaglio sulla prima rata utile successiva. Se invece l'utenza è cessata è necessario chiedere il rimborso al comune entro cinque anni dal giorno del pagamento della tassa.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Documentazione attestante il titolo di possesso
Documentazione necessaria a dimostrare il diritto alle riduzioni o esenzioni
Planimetria catastale dei locali e delle aree

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
  • Gestione rifiuti
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 16/04/2025 10:39.55

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