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Pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)

(urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160)
  • Servizio attivo
Procedimento di pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)

A chi è rivolto

Il servizio è destinato ai proprietari di immobili o ai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Questo servizio di pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) è rivolto a pagamenti pregressi, rilevati da accertamento fiscale.

Non è possibile pagare l'IMU per l'anno in corso.

Approfondimenti

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono: 

  • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
  • il concessionario di area demaniale;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.


Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209);
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
     

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
  • Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile. Per visionare i coefficienti consulta i moltiplicatori.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
Rendita catastale da visura: 721,75 € 
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal comune.

Per le aree fabbricabili si deve considerare il loro valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascun anno 

Per gli immobili classificabili nel gruppo D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si deve considerare il valore iscritto nel bilancio dell'impresa al primo gennaio dell'anno in corso 

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile. 

La normativa nazionale prevede l'applicazione di agevolazioni per alcune casistiche particolari.

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al  Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. 

La condizione di degrado di un immobile può essere sanata esclusivamente tramite interventi di ristrutturazione o demolizione, e non mediante interventi di semplice manutenzione.
 

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 760)

Residenti all'estero 

L’imposta è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (Legge 30/12/2020 n. 178, art 1, com. 48).

    Come fare

    Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il servizio consente di consultare le proprie posizioni debitorie nei confronti dell'ente. 

    Il versamento previsto deve avvenire tramite il circuito pagoPA mediante pagamento online oppure tramite avviso di pagamento.

    Alternativamente l'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

    • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
    • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
    • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
    • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
    • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
    • l'anno di riferimento
    • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
    • l'importo dovuto.

    L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

    La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

    Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

    Esempio:

    Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
    Rendita catastale da visura: 721,75 € 
    Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
    Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
    Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

    L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per effettuare il versamento.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la ricevuta di avvenuto pagamento.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Imposte
    Categorie:
    • Tributi, finanze e contravvenzioni
    Ultimo aggiornamento: 14/04/2025 12:44.49

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