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Dichiarazione IMU

(urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione IMU

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Descrizione

Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell’imposta, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, deve essere presentata perizia, a carico del proprietario, redatta dall’ufficio tecnico comunale oppure apposita dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che attesti il possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato con espresso riferimento ai requisiti indicati nel Regolamento IMU
La riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di perizia ai servizi tecnici comunali o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'ufficio tributi. 
Per specificazioni in merito alle condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento IMU
 

È altresì obbligatorio presentare per le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell’imposta per l’anno di riferimento.
 

Approfondimenti

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono:  

  • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
  • il concessionario di area demaniale;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.


Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209);
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
     

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile. Per visionare i coefficienti consulta i moltiplicatori.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
Rendita catastale da visura: 721,75 € 
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal comune.

Per le aree fabbricabili si deve considerare il loro valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascun anno 

Per gli immobili classificabili nel gruppo D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si deve considerare il valore iscritto nel bilancio dell'impresa al primo gennaio dell'anno in corso 

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile. 

La normativa nazionale prevede l'applicazione di agevolazioni per alcune casistiche particolari.

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al  Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. 

La condizione di degrado di un immobile può essere sanata esclusivamente tramite interventi di ristrutturazione o demolizione, e non mediante interventi di semplice manutenzione.
 

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 760)

Residenti all'estero 

L’imposta è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (Legge 30/12/2020 n. 178, art 1, com. 48).

Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

I soggetti tenuti alla dichiarazione annuale sono solo gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i
Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Finanze.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, principalmente nei seguenti casi:
• quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
• quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
• quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta come nei casi di:
o fabbricati di interesse storico o artistico
o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (nel caso di acquisto del diritto di riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
o unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito
o unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all’estero


Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto:
• per tutto quello che riguarda le aree fabbricabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito demolizione di fabbricato)
• per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”
• per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
• per gli immobili posseduti dal personale appartenente alle Forze armate
• per gli immobili esenti di cui alla Legge 27/12/2019 n. 160, comma 759, lettera g-bis, (in questo caso la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica)
• per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
• quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per consultare le altre casistiche soggette all’obbligo dichiarativo e per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
 

Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Dichiarazione IMU
Copia del documento d'identità
Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico
Accertamento rilasciato dall'ufficio tecnico
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il possesso di perizia rilasciata da tecnico abilitato
Perizia rilasciata da tecnico abilitato
Copia del contratto di comodato ad uso gratuito
Copia del contratto a canone concordato

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 14/04/2025 12:31.39

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