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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze non domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione per utenze non domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Descrizione

In Comune di Barberino di Mugello …

La Gestione del Servizio di raccolta è affidato a Alia Servizi Ambientali SpA. Per informazioni sulla gestione del servizio, compreso la carta della qualità, si rimanda al portale trasparenza.

Il Comune gestisce direttamente la riscossione della Tari.
Le Tariffe e le agevolazioni Tari sono approvate con Delibera di Consiglio Comunale.

Le scadenze Tari sono approvate annualmente con Delibera di Giunta Comunale
In mancanza di nuova deliberazione faranno fede le scadenze stabilite nell’anno precedente.
La tassa è riscossa direttamente dal Comune, il quale provvederà all'invio di apposito avviso di pagamento.

DICHIARAZIONE TARI
La dichiarazione TARI è obbligatoria per: attivazione, variazione, cessazione
Tempi: la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o detenzione.

RIDUZIONI
Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della data di presentazione dell’istanza e rimangono valide fino al verificarsi di eventuali variazioni soggetto ad obbligo dichiarativo. Nel Comune di Barberino di Mugello sono previste le seguenti riduzioni
- utenze poste oltre 250 mt dal più vicino punto di prelievo rifiuti: Riduzione del 60%
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare, così come risultante da licenza: Riduzione del 20%
- utenza che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell’art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. n. 152/2006: Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa

AGEVOLAZIONI
- Rifiuti speciali: Avvio al recupero/riciclo. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
I titolari di attività che hanno scelto di uscire dal servizio pubblico nonché i titolari di attività che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani possono chiedere, compilando l’apposita modulistica, ai sensi degli artt. 23ter e 24 del Regolamento Tari, la riduzione per:
1. Avvio al recupero: esclusione del 100% della parte variabile della tariffa
2. Avvio al riciclo: esclusione in percentuale da  1% a max 40% della parte variabile della tariffa
- Rifiuti speciali: Esclusione/Detassazione. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 30 Giugno  di ciascun anno.

I titolari di attività che producono rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 2, co. 5 e 6, al cui smaltimento provvedono a proprie spese, possono chiedere compilando l’apposita modulistica, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tari:
1. l’esclusione del 100% della tassazione, delle aree dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Tali superfici devono essere chiaramente individuate in una planimetria debitamente quotata.
2. la detassazione in percentuale da applicare sull’intera superficie in base al tipo di attività, qualora la produzione dei rifiuti speciali sia contestuale a quella dei rifiuti urbani e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare in maniera chiara e puntuale la superficie dei locali/aree dove si producono rifiuti speciali. Le percentuali di abbattimento sono riportate all’art. 8 comma 4 del Regolamento Tari.

- Utilizzo di prodotti tessili: il Comune, per l'anno 2024 ha stabilito di poter riconoscere una riduzione del 20% della tari (parte fissa e variabile) alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 (Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), categoria 7 (Alberghi con ristorante) e categoria 31 (Agriturismi, affittacamere, residence) che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della loro attività. Nel caso delle utenze classificate nelle categorie 7 – Alberghi con ristorante e 31 – Agriturismi, affittacamere, residence, l’agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione. Per ottenere l'agevolazione, il titolare di attività, deve rinnovare la richiesta annualmente entro il termine del 31 Luglio pena decadenza dal beneficio,

- Abbattimento spreco alimentare: il Comune ha  prevista per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie tariffarie 7 (Alberghi con ristorante), 22 (ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 25 (supermercati, pane e paste, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari), 26 (plurilicenze alimentari e/o miste) e 31 (agriturismo, affittacamere, residence), che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi 1. L’Amministrazione Comunale riconosce una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi

- Riduzione attività sportive: il Comune riconosce una riduzione del 50% (tariffa fissa e variabile) agli spogliatoi e alle parti destinate al pubblico annesse ai locali e ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo o gestite da società dilettantistiche. L'interessato deve presentare apposita richiesta ela riduzione rimane valida  fino al verificarsi di eventuali variazioni soggetto ad obbligo dichiarativo.

- Aree di sosta camper attrezzate affidate dal Comune in concessione: Riduzione del 30% (parte fissa e variabile). L'interessato deve presentare apposita richiesta ela riduzione rimane valida  fino al verificarsi di eventuali variazioni soggetto ad obbligo dichiarativo.

 

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc...):
 

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati);
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
     

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
     

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria merceologica di appartenenza; al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria merceologica di appartenenza. 
Sull’importo tari calcolato, si aggiunge: 
- il tributo provinciale calcolato nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Firenze con deliberazione annuale del Consiglio Metropolitano;
- la componente perequativa UR1a introdotta dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 03/08(2023 n. 386/R/RIF per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 € a utenza;
- la componente perequativa UR2a introdotta dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 3/08/2023 n. 386/R/RIF per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 € a utenza. 

La modalità di richiesta del tributo e le relative scadenze sono stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.
La tassa è riscossa direttamente dal comune, il quale provvederà all'invio di apposito avviso di pagamento.
Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento già prestampato che il comune invia a casa unitamente all'avviso di pagamento.

Su richiesta dell’interessato, il comune valuta l’ammissibilità dell’applicazione di riduzioni/agevolazioni da applicare ai fini della determinazione dell’importo da versare.
La Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, comma 48, prevede una riduzione di due terzi della TARI per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sia stata presentata da parte del contribuente apposita denuncia. 
Le riduzioni previste dal Regolamento Tari, si applicano fino al verificarsi di eventuali variazioni soggette ad obbligo dichiarativo. 
Le agevolazioni, quali ad esempio quelle legate ai redditi ISEE per le utenze domestiche, si applicano con validità annuale.

Per richiedere un'agevolazione, nel modulo di dichiarazione TARI indicare la tipologia tra:

  • uso saltuario che non superi i 183 gg nell'anno solare
  • utenza posta a distanza superiore a 250 mt dal più vicino punto di raccolta
  • compostaggio aerobico prodotti nell'ambito di attività agricole.

Per ulteriori informazioni consulta il Regolamento Comunale.

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o aree.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
Sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni.

Il contribuente è inoltre obbligato alla presentazione della dichiarazione anche nel caso di:

  • modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo;
  • cessato possesso/detenzione;
  • familiare/erede di un contribuente deceduto;
  • subentro/incorporazione-fusione di società.

Se l’utenza è attiva e si è pagato in più, il comune effettuerà un conguaglio sulla prima rata utile successiva. Se invece l'utenza è cessata è necessario chiedere il rimborso al comune entro cinque anni dal giorno del pagamento della tassa.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione e richiesta riduzioni per utenze non domestiche TARI
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Planimetria catastale dei locali e delle aree

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione, la cessazione o la variazione nella banca dati ai fini TARI.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
  • Gestione rifiuti
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 19/06/2025 19:00.28

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