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Avvio del procedimento di divorzio o separazione

(urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12)
  • Servizio attivo
Procedimento di avvio del procedimento di divorzio o separazione

A chi è rivolto

La procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta solo a tutte quelle coppie che:

• non abbiano figli minori

• non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave

• non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

• non intendano stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.).

Entrambe le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento.

Approfondimenti

    Come fare

    Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

    La pratica si può fare:

    - nel Comune di residenza di uno dei due interessati

    - nel Comune di matrimonio

    - nel Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio.

    Per gli accordi di divorzio, si ricorda che dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

    • Fase 1 - Richiesta all’Ufficio Stato Civile

    Una volta inviata la richiesta, l'ufficiale di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l'ufficio di stato civile stabilirà un primo appuntamento, in accordo con le parti.

    Entrambe le parti devono inoltre presentarsi all'ufficio di stato civile con le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare formalmente il procedimento. I documenti da presentare sono:

    - documenti di identità in corso di validità di entrambi le parti

    - dichiarazione sostitutiva di certificazioni per separazioni e divorzi da parte di entrambe le parti

    - sentenza di separazione (in caso di divorzio)

    - precedente accordo (in caso di modifica delle precedenti condizioni)

    - dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa ai figli (solo in caso di presenza di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti)

    • Fase 2 – Accordo  (primo appuntamento)

    Il giorno del primo appuntamento le parti dovranno dichiarare di volersi separare o divorziare di fronte all'ufficiale di stato civile. In questo primo appuntamento avviene la firma dell’accordo e viene fissato un nuovo appuntamento non prima di 30 giorni per la conferma.

    I 30 giorni sono previsti dalla legge per eventuali ripensamenti.

    Se entrambe le parti non sono presenti al secondo appuntamento, si considera mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

    • Fase 3 – Conferma dell’accordo  (secondo appuntamento)

    Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

    Al secondo appuntamento devono essere presenti entrambe le parti; se ne manca anche solo una, si considera mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

    Si ricorda che in sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

    Importante: gli effetti della separazione o del divorzio avranno decorrenza dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

    Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

    Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

    La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

    Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

    Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

    Domanda di avvio del procedimento di divorzio e separazione
    Copia del documento d'identità

    Costi

    Diritti di segreteria o istruttoria16,00 €

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Matrimonio
    Categorie:
    • Anagrafe e stato civile
    Ultimo aggiornamento: 20/06/2025 16:13.34

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