Descrizione

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Approfondimenti
L'accertamento con adesione è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.
Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal comune che dal contribuente.
Il comune, in presenza di situazioni che vertono su materia concordabile, può invitare il contribuente, tramite un invito a comparire, a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
• dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo per il quale non si applica il contraddittorio preventivo e qualora vi sia materia concordabile ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso;
• dopo aver ricevuto la comunicazione dello schema di atto, nell’ipotesi di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, ma solo entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione;
• dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto ma solo entro quindici giorni dalla notifica dell’atto.
Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono:
• errori di persona
• errori di calcolo
• errore sull’individuazione del tributo
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione
• errore sul presupposto d’imposta
• mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
• mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
È inoltre necessario allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, etc...).
La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
È possibile richiedere la concessione di dilazioni di pagamento di somme risultanti da avvisi di accertamento per le quali non sono state ancora attivate le procedure esecutive.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali. Per maggiori informazioni consultare il servizio "Rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento".