Descrizione

La gestione del servizio di raccolta è affidato ad Alia Servizi Ambientali SpA.
Per informazioni sulla gestione del servizio, compreso la carta della qualità, si rimanda al portale trasparenza.
Il comune gestisce direttamente la riscossione della TARI.
Le tariffe, le agevolazioni e le scadenze TARI sono approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2022.
In mancanza di nuova deliberazione, faranno fede le scadenze stabilite nell’anno precedente.
La tassa è riscossa direttamente dal Comune, che provvederà all'invio di apposito avviso di pagamento.
Scadenze abituali per il pagamento della TARI
- 1ª rata: scadenza 31 maggio
- 2ª rata: scadenza 31 luglio
- 3ª rata: scadenza 30 settembre
- 4ª rata: scadenza 2 dicembre
Suddivisione del pagamento
- Acconto (maggio):
Pari all’importo dovuto per il periodo 1° gennaio – 30 settembre, calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente (approvate con Delibera del Consiglio Comunale).
Il pagamento sarà suddiviso in tre rate:
31 maggio, 31 luglio, 30 settembre. - Conguaglio (novembre):
Calcolato sulla base delle tariffe approvate per l’anno in corso.
Il pagamento verrà richiesto in un’unica soluzione con scadenza 2 dicembre.
Pagamento mediante modello F24
- Codice Tributo TARI: 3944
- Codice Tributo Provinciale (TEFA)
- Codice Comune di Barberino di Mugello: A632
Regolamento e Presupposti
La tassa rifiuti è disciplinata dal Regolamento TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2022.
Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati o utilizzabili, anche se non effettivamente utilizzati:
a) Utenze domestiche:
Sono tassabili i locali dotati di almeno un’utenza attiva di pubblici servizi (acqua, elettricità, gas, telefonia, ecc.).
Anche le unità pertinenziali e le categorie catastali C06, C02 e C07 sono tassabili indipendentemente dagli allacciamenti.
b) Utenze non domestiche:
Tutti gli immobili con almeno un’utenza attiva di rete e ogni locale in cui è presente un’attività.
Aree scoperte operative: tassabili solo se riferibili a utenze non domestiche.
Fino all’attuazione delle disposizioni della Legge 27/12/2013 n. 147, art. 1, comma 647, la superficie assoggettabile è quella calpestabile dei locali e delle aree.
Variazione del Numero dei Componenti
Utenze Domestiche:
• Residenti:
Il riferimento è la composizione del nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Le variazioni successive sono conteggiate nell’anno successivo.
In caso di nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo (obbligo dichiarativo ex art. 29 del Regolamento).
• Non residenti:
Il numero è stabilito presuntivamente secondo il comma 2 dell’art. 16 e in base all’anagrafe del Comune di residenza del denunciante (obbligo dichiarativo).
In caso di abitazioni occupate da soggetti non residenti, è obbligatoria la dichiarazione del numero e dei nominativi degli occupanti.
Attenzione: nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (per esempio colf o badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
La dichiarazione TARI è obbligatoria per:
- Attivazione
- Variazione
- Cessazione
Deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del cambiamento.
Riduzioni
Le riduzioni decorrono dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Sono valide fino a variazioni soggette a obbligo dichiarativo.
Riduzioni previste
- Unico occupante: riduzione del 10%
- Uso stagionale/discontinuo: riduzione del 20%
- Utenze oltre 250m dal punto raccolta: riduzione del 60%
- Compostaggio rifiuti organici: riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa
Agevolazioni / Esenzioni
Le agevolazioni sono annuali e su richiesta dell’interessato.
Devono essere rinnovate ogni anno entro il 30 settembre, pena decadenza.
Agevolazioni previste
- Nucleo familiare nullatenente e indigente, accertato dai servizi sociali: Esenzione 100%
Riduzioni e agevolazioni sono cumulabili fino a un massimo del 60%.
Il comune, con l’approvazione delle tariffe, può disporre ulteriori riduzioni per ragioni economiche/sociali, valutando la capacità contributiva anche tramite ISEE.